LIBERTÀ EGUAGLlANZA / IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA / UNA, ED INDIVISIBILE. / IL CITTADINO GIACOMO BUONVICINI PREFETTO NAZIONALE / DEL CANTONE DI LUGANO. / Deduce a pubblica notizia la seguente / LEGGE / LI Consiglj Legislativi considerando, su l'in­vito del Direttorio Esecutivo nel suo / Messaggio dei 12. Settembre, che importa di ren­der la legge de' 12. Luglio più / completa, poichè nel decidere la perdita de' diritti di Cittadino contra quelli, che / non presteranno il giuramento civico, sembra ch'essa non abbia suffìcientemente / proveduto ai Preti, e Claustrali, che non esercitano nella sua pienezza un tale diritto. / [ ... ] / (L. S.) Il Presidente del Direttorio Esecutivo / Sottos. PIE­TRO OCHS. / Per il Direttorio il Segretario generale / Sottos. MOUSSON. / Ordinata la stampa, la pubblicazione, e l'esecuzione / Il Ministro della Giustizia, e della Polizia / F. B. MEYER / Lugano 16. Ottobre 1798. / BUONVICINI PREFETTO NAZIONALE / s.n.t.

16 ottobre 1798
Tipologia
foglio volante
Consistenza rilevata
Tipologia:
foglio/fogli sciolti
Quantità:
1
Dimensioni
Unità di misura:
cm
Altezza:
46
Larghezza:
35.5
Segnature
Segnatura:
PROCLAMI 21
Descrizione fisica
f. unico; testo disposto su due colonne separate da un filetto verticale; filetti chiaroscuri orizzontali
Modalità di scrittura
a stampa
Supporto
cartaceo
Note
Pubblicato in: Bullettino delle leggi, I, pp. 337-340 (legge del 19 settembre sul giuramento civico dei religiosi), pp. 340-342 (decreto del 20 settembre sull'elogio dell'armata francese); Lugano dopo il 1798, p. 394 (riproduzione). Bibliografia: Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Fogli, 569.
Contenuto
Proclama con il quale il prefetto nazionale pubblica alcuni decreti e leggi emanati ad Aarau e a Lucerna
dai Consigli Legislativi e dal Direttorio Esecutivo. 1. In data 19 settembre si ordina che entro quindici
giorni i prefetti dovranno far chiamare i ministri del culto e i religiosi che non hanno ancora prestato il
giuramento civico e invitarli ad eseguirlo in sua presenza; essi redigeranno poi un atto dell'avvenuto giuramento con l'indicazione dei nomi degli ecclesiastici e lo faranno stampare; gli ecclesiastici assenti
dovranno prestare giuramento entro quindici giorni dal loro rientro, mentre quelli costretti a letto da
una malattta lo potranno fare in presenza del viceprefetto; gli ecclesiastici che non avranno prestato il
giuramento civile saranno scacciati dalla Svizzera (il 20 settembre il Direttorio ordina che tale legge sia
stampata e pubblicata). 2. In data 20 settembre si decreta che l'armata francese e il generale Schauenburg si sono comportati meritevolmente nei confronti della Repubblica Elvetica; si stabilisce che si farà una menzione speciale per alcuni ufficiali e funzionari, ed anche per alcuni comuni segnalatisi per un comportamento favorevole alla causa della libertà, mentre si perseguiteranno i cospiratori; si prevede inoltre che gli orfani dei patrioti siano allevati a spese della Repubblica Elvetica; si informa infine che si svolgerà in tutta la Svizzera una colletta volontaria per soccorrere gli abitanti del distretto di Stans (il 22 settembre il Direttorio ordina che tale decreto sia stampato e pubblicato).
Consultabilità
Consultazione libera, secondo regolamento interno ASL
Responsabilità
Data compilazione:
27 settembre 2017
Azione:
pubblicazione
Compilatore:
Damiano Robbiani

Luoghi:

Relazioni

Luoghi

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