LIBERTÀ EGUAGLIANZA / IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA / UNA, ED INDIVISIBILE. / LEGGE. / Lucerna li 18. Marzo 1799. / COnsiderando, che secondo delle leggi antiche egli era vietato agli / abitanti di alcuni luoghi dell'Elvezia di prendere ad imprestito / del denaro sotto ipoteca di fondi, se non in certi innaddietro Can- / toni, Contee, Contrade o Città. / [...] / Il Presidente del Direttorio Esecutivo / Sottoscritto BAY. / Per il Direttorio il Segretario generale / Sottoscritto MOUSSON. / Ordinata la stampa, e la pubblicazione / Il Ministro della Giustizia, e della Polizia / Sottos. MEYER. / Lugano li 8. Aprile 1799. / CAPRA PREFETTO NAZ. DEL CANTONE DI LUGANO. / s.n.t.

8 aprile 1799
Tipologia
foglio volante
Consistenza rilevata
Tipologia:
foglio/fogli sciolti
Quantità:
1
Dimensioni
Unità di misura:
cm
Altezza:
54
Larghezza:
32
Segnature
Segnatura:
PROCLAMI 32
Descrizione fisica
f. unico; testo disposto su due colonne separate da un doppio filetto tratteggiato verticale; filetti chiaroscuri orizzontali
Modalità di scrittura
a stampa
Supporto
cartaceo
Note
Pubblicato in: Bullettino delle leggi, Il, pp. 384-385 (legge del 25 marzo sull'abolizione degli ostacoli per i prestiti di denaro), pp. 388-389 (legge del 26 marzo sulle pene per chi aiuta la fuga dei prigionieri di guerra austriaci), pp. 389-390 (legge del 26 marzo sul reclutamento del corpo ausiliario). Bibliografia: Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Fogli, 634.
Contenuto
Proclama con il quale il prefetto nazionale pubblica alcune leggi emanate dai Consigli Legislativi e dal Direttorio Esecutivo. 1. In data 26 marzo si autorizzano i cittadini elvetici a prendere del denaro in prestito ipotecando dei fondi (risoluzione approvata dal Gran Consiglio il 18 marzo, dal Senato il 25 marzo; il Direttorio ne ordina la stampa e la pubblicazione il 26 marzo). 2. In data 27 marzo si stabilisce che il corpo ausiliario deve essere reclutato tra il contigente di uomini che ogni comune deve fornire per il corpo scelto (risoluzione approvata dal Gran Consiglio il 25 marzo, dal Senato il 26 marzo; il Direttorio ne ordina la stampa e la pubblicazione il 27 marzo). 3. In data 27 marzo si fissano le pene, varianti tra un anno di carcere e dieci anni di lavori forzati, da infliggere a coloro che favoriranno la fuga di prigionieri di guerra austriaci (risoluzione approvata dal Gran Consiglio il 25 marzo, dal Senato il 26 marzo; il Direttorio ne ordina la stampa e la pubblicazione il 27 marzo).
Consultabilità
Consultazione libera, secondo regolamento interno ASL
Responsabilità
Data compilazione:
6 ottobre 2017
Azione:
pubblicazione
Compilatore:
Damiano Robbiani

Luoghi:

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